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30/12/2010

Anno Domini 1311-2011. il 23 ottobre Cangrade I della Scala rivive a Verona.

30/12/2010

domenica 10 aprile 2011: passeggiata scaligera in centro a Verona

 

Iscriviti all'Associazione

Iscriversi all’Associazione Scaligeri.com è molto facile.
 
Qualsiasi persona può presentare la domanda di iscrizione, è sufficiente scrivere una lettera  con i propri dati anagrafici, l'indirizzo e il proprio C.Fiscale ed inviarla per e-mail all’indirizzo info@scaligeri.com

La domanda deve essere :
1) compilata in ogni sua parte con i dati del richiedente : nome, cognome, indirizzo, data di nascita, recapito telefonico, indirizzo mail e codice fiscale, ecc.
Per i minorenni è richiesta una lettera di presentazione di un genitore o tutore legale (di seguito il modello A1) e un brevissimo colloquio telefonico al fine di assicurarci il nulla osta del genitore.
2) il richiedente deve dichiarare di aver letto e accettato l'estratto dello statuto che si trova quì di seguito.

Una volta presentata, la domanda verrà esaminata dal direttivo il quale si riunisce periodicamente In caso di approvazione all’unanimità della richiesta del candidato/a  il vicepresidente comunicherà via e-mail la decisione direttamente all’interessato/a divenuto neo-socio.


ATTENZIONE: DA NOVEMBRE 2011 TUTTE LE NUOVE ISCRIZIONI PER L'ANNO SOLARE 2012 SARANNO DIVISE IN:

SOCIO BASE/SOSTENITORE = 20,00 euro

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SOCIO FAMILY CARD = 25,00 euro

(famiglia composta da due adulti e fino a 2 bambini sotto i 15 anni, oppure 2 adulti con i nonni di età superiore a 75 anni)

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SOCIO ATTIVO = 25,00 euro + assicurazione obbligatoria UISP = totale 38,00 euro annui

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Il neo Socio, una volta ricevuta la lettera che certifica la sua ammissione, è tenuto a pagare entro 15 gg lavorativi, la corrispondente tassa d’iscrizione annuale. I moduli di iscrizione qui sotto riportati possono non essere ancora aggiornati sulla tariffa iscrizione del 2012.

Modulo di iscrizione personale

Modulo di iscrizione per famiglie

Liberatoria per i minori

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SCALIGERI.COM

Art. 1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE.
 
Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un’associazione che assume il nome di ASSOCIAZIONE CULTURALE SCALIGERI.COM.
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.


Art. 2. SEDE.

L’Associazione ha sede legale in Peschiera del Garda (provincia di Verona), viale degli Alpini n. 3, interno n. 8. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o dove lo riterrà più opportuno.


Art. 3. DURATA.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.


Art. 4. SCOPI E FINALITA’.

L’Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento di interessi culturali.
L'Associazione Culturale Scaligeri.com persegue i seguenti scopi:
a. la promozione e la diffusione della cultura scaligera. Con il termine “scaligera” si intendono tutti gli aspetti storico-culturali legati al periodo della Signoria della famiglia Scala, per un lasso di tempo che va dalla metà del XIII ai primi anni del XV secolo;
b. la diffusione della propria attività, anche attraverso l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, festival, raduni, saggi, riviste, manuali, attività didattica, seminari, convegni, pubblicazioni multimediali e telematiche, itinerari turistici ed enogastronomici. Il tutto svolto utilizzando anche tutti i mezzi necessari e le nel più ampio rispetto della normativa vigente e dello Statuto Sociale. L’associazione si riserva, inoltre, di porre in essere l’attività di somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronto interpersonali;
c. la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati, ad altre associazioni o enti, di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità al fine di diffondere capillarmente e far crescere la cultura in genere.


Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali previa iscrizione alla Associazione stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Il numero di soci è illimitato.
3. Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci, tutti coloro che ne facciano richiesta e che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendano partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.
4. Per essere ammessi a socio effettivo è necessario presentare domanda di adesione all’Associazione indicando: nome e cognome; luogo e data di nascita;  residenza; recapito telefonico e/o e-mail personale. Inoltre, si deve allegare una dichiarazione di adesione al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
5. E’ compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su ogni domanda.
6. Per quanto riguarda gli aspiranti soci minorenni, deve essere presentata, oltre alla regolare domanda di adesione all’Associazione, una liberatoria scritta e firmata da un genitore (o dal tutore legale del minore) nella quale si conferma il permesso del minore a partecipare a tutte le attività dell’Associazione.


Art. 6. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.

a. I soci effettivi hanno diritto a ricevere, all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità un anno.
b. Tutti i soci maggiorenni godono, all’atto dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché all’elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
c. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo degli articoli seguenti.
d. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, usufruendo di tutti i servizi e di tutte le attività attuate dall’Associazione.
e. I soci effettivi sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Potranno essere inoltre richieste quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
f. I soci che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione, sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Art. 7. SOCI ONORARI.

I soci onorari sono persone o enti che sono state insignite del titolo di socio onorario dell’Associazione per meriti speciali nell’ambito della promozione della cultura scaligera. Questi soci non sono tenuti a versare alcuna quota annuale ed hanno diritto di usufruire di tutti i servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione.
Non hanno diritto di voto nelle Assemblee.


Art. 8. DECADENZA DEI SOCI.

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. In questo caso il provvedimento deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea;
4. mancata osservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
5. condotta disonorevole e non conforme che provochi danni morali o materiali all’Associazione.


Art. 9. ORGANI.

 Gli organi dell’Associazione sono:
▫ l’assemblea dei soci;
▫ il Consiglio direttivo;
▫ il Presidente;


Art. 10. FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA.

1. L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.
2. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
3. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
4. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.
5. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
6. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, ma mai più di tre, purché munito di regolare delega scritta.
7. La convocazione va fatta tramite e-mail almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea e deve contenere la data, l’ora ed il luogo della stessa.
8. L’assemblea è presieduta dal Presidente il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.
9. L’assemblea:
a. Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b. Approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
c. Approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d. Approva i regolamenti interni;
e. Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
f. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
10. Le delibera assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono a disposizione sul sito web dell’Associazione durante i trenta giorni che seguono l’Assemblea.


Art. 11. IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

1. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
2. il Consiglio nomina il vicepresidente e il segretario con funzione di tesoriere.
3. Per i primi due anni il Consiglio sarà composto unicamente dai soci fondatori nominati nell’atto costitutivo.
4. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica cinque anni. Al termine del loro mandato sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
5. I soci fondatori nominati nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio stesso.
6. Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
7. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
8. Si riunisce in media due volte all’anno ed è convocato da:
▫ il presidente;
▫ da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
▫ richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
8. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
9. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
▫ predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea e cura l’esecuzione delle deliberazione della stessa;
▫ redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
▫ formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
▫ elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
▫ elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
▫ stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
▫ stipula tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività sociale;
▫ delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
▫ svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
10. Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione.
11. Ai componenti del Consiglio è riconosciuto un rimborso spese per l’opera da loro prestata.
12. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alla votazione per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
13. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
14. Il consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.


Art. 12. IL PRESIDENTE.


Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia delgio organi sociali. È il legale rappresentante in ogni evenienza.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.


Art. 13. IL VICE-PRESIDENTE.

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.


Art. 14. IL SEGRETARIO.

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo
Art. 15. IL FONDO PATRIMONIALE.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
▫ beni, immobili e mobili, proprietà;
▫ contributi annuali e straordinari degli associati;
▫ donazioni e lasciti;
▫ contributi;
▫ tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.


Art. 16. DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Art. 17. IL RENDICONTO.

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.


Art. 18. ANNO SOCIALE.

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.


Art. 19. SCIOGLIMENTO.

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentita l’autorità preposta di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.


Art. 20. LOGO.

Il logo dell’Associazione è rappresentato da una scala bianca posta in palo a quattro pioli sormontata da un’aquila nera e con 2 cani levrieri impennati o rampanti ai lati della scala, il tutto su fondo rosso.

Art. 21. NORMA DI RINVIO.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.


Firma per accettazione  del socio  

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                                                             il Presidente in carica
     
                                                               dott. Fabio Sansoni


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